Art. 14.
(Area delle informazioni per la sicurezza interna).

      1. È istituita l'Area delle informazioni per la sicurezza interna (AI) per difendere, in cooperazione con l'AE secondo le disposizioni della presente legge, la Repubblica

 

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e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione proveniente dall'interno del territorio nazionale.
      2. Ai fini indicati nel comma 1, l'AI svolge, in particolare, attività di ricerca informativa sul territorio nazionale e, in cooperazione con l'AE, anche all'estero, fornendo supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di polizia per la valutazione dei rischi derivanti da:

          a) eversione di qualunque natura;

          b) terrorismo;

          c) criminalità organizzata, anche di tipo economico;

          d) traffici di armi nonché ogni altro traffico illecito;

          e) movimenti migratori;

          f) minacce biologiche ed ecologiche;

          g) spionaggio industriale e scientifico.

      3. L'AI svolge, in ambito nazionale, per le esigenze istituzionali di cui al presente articolo, attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione.
      4. L'AI coopera sul territorio nazionale, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, su disposizione del Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa richiesta dell'autorità competente, alla tutela dei cittadini e dei loro beni di cui lo Stato assuma la protezione.
      5. L'AI ha alle proprie dipendenze i centri operativi sul territorio nazionale e utilizza all'estero i centri operativi dell'AE. Le modalità sono stabilite con regolamento, su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza.